CORSI SULLA SICUREZZA OBBLIGATORI?

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RLS

Il corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 32 ore è corso base di aggiornamento annuale disciplinato dall’art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09.

L'Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".

L’RLS deve ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisendo le conoscenze necessarie relative ai rischi lavorativi e le competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione degli stessi.

L’RLS deve essere nominato in ogni attività lavorativa dove sono presenti lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto dai lavoratori al loro interno, mentre nelle aziende con oltre 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.

RSPP

Il corso RSPP è propedeutico alla nomina del responsabile servizio di prevenzione e protezione esterno o aziendale.

La figura del RSPP è obbligatoria ed è prevista dal D. lgs 81/2008. L'RSPP viene nominato dal datore di lavoro oppure è il datore di lavoro stesso ad assumerne le funzioni, laddove previsto dalla legge.

Secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) devono frequentare un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 40 ore.

Il corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è formato da 3 moduli: A, B e C rispettivamente della durata di 28, 48 e 24 ore.

Per abilitarsi alla figura di ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) è sufficiente seguire il modulo A e il modulo B.

ASPP

Corso ASPP L’Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è la figura che affianca il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nello svolgimento delle sue funzioni.

L’art. 32 del D. Lgs. 81/08 prevede che le persone incaricate di svolgere la funzione di ASPP debbano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

PREPOSTO

Il corso PREPOSTI è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09, (modificato dalla Legge 215/2021) e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

L'Art. 2 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “Preposto” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il corso preposti ha l’obiettivo di formare il personale che ricopre il ruolo di preposto in riferimento alla tipologia di rischio indicato e in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

La figura del preposto è di notevole importanza per la sicurezza e la salute sul lavoro poiché è la più vicina ai lavoratori e ne conosce tutte le criticità nell’attività lavorativa, inoltre vigila e controlla il rispetto delle norme da parte del lavoratore nell’attività quotidiana.

La formazione per il preposto non sostituisce ma si aggiunge a quella prevista per i lavoratori, così come riportato al punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

DATORE DI LAVORO

Il corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso 16 ore è disciplinato dall’art. 34 comma 2, del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

L'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08 definisce "Datore di Lavoro" il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

Il corso è rivolto a tutti i datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso ha come obbiettivo di fornire ai datori di lavoro le competenze fondamentali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro necessarie per svolgere i compiti previsti dalla normativa.

PRIMO SOCCORSO

Il Dm 388/2003 prevede l'obbligo di un percorso formativo in tre moduli di cui solo l'ultimo, finalizzato ad acquisire capacità di intervento pratico, è sottoposto all'obbligo dell'aggiornamento triennale di almeno 6 ore per le aziende del gruppo “A” e di almeno 4 ore per quelle dei gruppi “B” e “C”. Di seguito i dettagli:

Corso Base 16 ore Gruppo A

Corso Base 12 ore Gruppo B e C

Agg. 6 ore Gruppo A

Agg. 4 ore Gruppo B e C

ANTINCENDIO

Dal 4/10/22, gli addetti antincendio devono essere soggetti ad una formazione e ad un aggiornamento con cadenza quinquennale in conformità alle previsioni del D.M. 2/9/21.

Il D.M. 2/9/21 sostituisce lo storico D.M. 10/3/98, introducendo alcune novità di rilievo sulla formazione degli addetti antincendio e le modalità di erogazione dei corsi antincendio.

Tra queste, una delle più importanti è l’introduzione nei corsi di formazione per addetti antincendio delle seguenti prove pratiche:

  • prove di spegnimento con estintori su apposito focolare
  • prove pratiche complete con l’uso di naspi e idranti con erogazione di acqua.

Grazie alle strutture presenti presso il nostro Centro di Formazione e Addestramento “Safety Training Center", i corsi di formazione antincendio organizzati da Vega Formazione rispettano pienamente quanto previsto dall’allegato III del D.M. 2/9/2021 per quanto concerne i contenuti, nonché quanto previsto dal documento intitolato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, emanato nel mese di luglio 2022, dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il D.M. 2/9/21 prevede ancora 3 tipologie di corsi di formazione, con durate identiche a quelle previste dal “vecchio” D.M. 10/3/98, ossia:

  • Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore (ex corso rischio basso)
  • Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore (ex corso rischio medio)
  • Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore (ex corso rischio alto)

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio, il nuovo D.M. 2/9/21 prevede:

  • Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
  • Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
  • Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

FORMAZIONE GENERALE (in FAD)

La Formazione Generale è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori, in aggiunta al quale deve essere effettuata la Formazione Specifica, in relazione ai rischi riferiti alle mansioni caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (rischio basso, medio, alto).

Il corso di formazione “Generale” ha una durata di 4 ore, mentre il corso di formazione “Specifica” può durare 4, 8 o 12 ore, in funzione dell'attività dell'azienda (classificabile come a rischio basso, medio o alto secondo quanto individuato dal settore ATECO – per ulteriori informazioni rimandiamo alla relativa nota di riferimento).


 

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